1. Essa è presieduta dal presidente ed è
convocata dal presidente stesso, in via ordinaria
almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni
qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con
almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data
del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta
nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata
a mano.
2.
La convocazione può avvenire anche su richiesta
di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il
presidente deve provvedere alla convocazione entro
15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea
deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
3.
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente
costituita con la presenza della metà più
uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega
da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione
è regolarmente costituita qualunque sia il
numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
4.
Ciascun aderente non può essere portatore di
più di una delega.
5.
Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza
semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto
dal successivo articolo 14.
6.
L'assemblea ha i seguenti compiti:
-
eleggere i membri del comitato;
-
eleggere i componenti del collegio dei probiviri,
(ove se ne preveda la costituzione)
-
eleggere i componenti del collegio dei revisori dei
conti, (ove se ne preveda la costituzione);
-
approvare il programma di attività proposto
dal comitato;
-
approvare il bilancio preventivo;
-
approvare il bilancio consuntivo;
-
approvare o respingere le richieste di modifica dello
statuto di cui al successivo articolo 14;
-
stabilire l'ammontare delle quote associative e dei
contributi a carico degli aderenti.
Art.8
- Comitato
1.
Il comitato è eletto dall'assemblea ed è
composto da 3 membri. Esso può cooptare altri
2 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi
possono esprimersi con solo voto consultivo.
2.
Il comitato si riunisce, su convocazione del presidente,
almeno 4 volte l’anno e quando ne faccia richiesta
almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi
la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento
della richiesta.
3.
Perché la convocazione sia valida, occorre
un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla
data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta
nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata
a mano.
4.
Il comitato ha i seguenti compiti:
-
fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
-
sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci
preventivo e consuntivo annuali;
-
determinare il programma di lavoro in base alle linee
di indirizzo contenute nel programma generale approvato
dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività
e autorizzandone la spesa;
-
assumere il personale;
-
eleggere il presidente;
-
nominare il segretario;
-
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti
aderenti;
-
ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti
di propria competenza adottati dal presidente per
motivi di necessità e di urgenza.
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Art.9
Presidente
1.
Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea
e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel
suo seno a maggioranza di voti.
2.
Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo
articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto
nei precedenti articoli 6, comma 3° e 7, comma
2°.
3.
Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione
nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede
le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4.
In caso di necessità e di urgenza, assume i
provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli
a ratifica nella prima riunione successiva.
5.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione,
le relative funzioni sono svolte dal vice presidente
o dal componente del comitato più anziano di
età.
Art.10
Segretario
1.
Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti
compiti:
-
provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro
degli aderenti;
-
provvede al disbrigo della corrispondenza;
-
é responsabile della redazione e della conservazione
dei verbali delle riunioni degli organi collegiali:
assemblea, comitato, collegio dei probiviri, collegio
arbitrale e collegio dei revisori dei conti, ove di
questi ultimi tre se ne preveda la costituzione;
-
predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo,
che sottopone al comitato entro il mese di ottobre,
e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato
entro il mese di marzo;
-
provvede alla tenuta dei registri e della contabilità
dell'Associazione nonché alla conservazione
della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa
dei soggetti eroganti;
-
provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento
delle spese in conformità alle decisioni del
comitato;
-
é a capo del personale .
Art.11
Gratuità e durata delle cariche
1.
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno
la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso
del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art.12
Risorse economiche
1.
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento
e lo svolgimento della propria attività da:
-
quote associative e contributi degli aderenti;
-
contributi dei privati;
-
contributi dello Stato, di enti e dì istituzioni
pubbliche;
-
contributi di organismi internazionali;
-
donazioni e lasciti testamentari;
-
rimborsi derivanti da convenzioni;
-
entrate derivanti da attività commerciali e
produttive marginali;
-
rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione
a qualunque titolo.
2.
I fondi sono depositati presso l'istituto di credito
stabilito dal comitato.
3.
Ogni operazione finanziaria è disposta con
firme congiunte del presidente e del segretario.
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Art.13
Quota sociale
1.
La quota associativa a carico degli aderenti è
fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non
è frazionabile ne ripetibile in caso di recesso
o di perdita della qualità di aderente.
2.
Gli aderenti non in regola con il pagamento delle
quote sociali non possono partecipare alle riunioni
dell'assemblea né prendere parte alle attività
dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono
essere eletti alle cariche sociali.
Art.14
Bilancio
1.
Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato
i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea che deciderà a maggioranza di
voti.
2.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i
contributi e i lasciti ricevuti.
3.
Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
Art.15
Modifiche allo statuto
1.
Le proposte di modifica allo statuto possono essere
presentate all'assemblea da uno degli organi o da
almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni
sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole
della maggioranza assoluta degli aderenti all'Associazione.
Art.16
Norma di rinvio
1.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa
riferimento alle vigenti disposizioni legislative
in materia.
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