un approccio innovativo
programma e servizi
attività di gruppo
educazione e formazione
self help
conversational coaching
laboratori SCA
counselling
collaborazioni
statuto
principi e finalità

 

 

 

 

 

 

 

 


statuto

Art.1 Costituzione

1. E' costituita con sede in Via De Toni 5, 16132 Genova l'organizzazione di volontariato denominata Associazione Ligure Afasici ALIAS, di seguito chiamata per brevita’ “Associazione”
2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

Art.2 Finalità

1. L'Associazione ha lo scopo di svolgere una intensa attività di promozione sociale, finalizzata ad aumentare la consapevolezza, migliorare la comprensione, stimolare l’interesse e l’attenzione della comunita’ verso le persone afasiche, per il raggiungimento del miglior livello di vita possibile per la persona con afasia, sul piano fisico, funzionale, sociale, emozionale, con la minore restrizione possibile delle scelte operative. A tale scopo l’Associazione intende attuare iniziative sociali che vedano la partecipazione diretta delle persone afasiche, attivamente impegnate nella identificazione e rimozione delle barriere (strutturali e ambientali) poste di fronte a chi presenti una disabilità comunicativa. Inoltre, poiche’ considera l’afasia cosi’ come ogni altra disabilità, il prodotto di una interazione tra caratteristiche individuali e caratteristiche dell’ambiente, ritiene necessario adoperarsi per favorire lo sviluppo di una dimensione sociale e culturale nella quale ogni persona con “disabilità” possa trovare una collocazione a lei confacente, e dunque intende collaborare con enti, istituzioni e associazioni per condividere progetti finalizzati a promuovere un miglioramento della qualita’ di vita in contesti di “disabilità”.

Per conseguire le proprie finalità, l'Associazione:
a) promuove la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la qualità di vita della persona afasica nell'ambito familiare, sociale e professionale, indipendentemente dal livello di gravità e dalle possibili evoluzioni del disturbo afasico;
b) collabora ed eventualmente promuove iniziative volte alla raccolta di dati epidemiologici sulla afasia
c) collabora ed eventualmente promuove ricerche o proposte scientifiche che siano di potenziale utilità alla persona afasica e alla sua famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica e morale;
d) conduce ricerche su temi inerenti la comunicazione e/o le sue patologie, in particolare sulle condizioni di vita della persona afasica attraverso una analisi delle esperienze personali, un monitoraggio delle risorse presenti sul territorio e una valutazione del grado di percezione e comprensione del problema da parte della comunità al fine di individuare le reali necessita’, di valutare le richieste e le esigenze prioritarie cosi’ da per poter formulare proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative;
e) promuove iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni a carattere culturale e/o scientifico che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi; in particolare sarà scopo primario dell'Associazione intervenire nelle parrocchie, nei centri civici, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle Università, nei circoli culturali e in altri contesti al fine di creare un interesse specifico nei confronti dell’afasia, per una educazione al “rispetto delle differenze”.
f) costituisce un centro di riferimento e documentazione sulla afasia, per l’istituzione del quale collabora con strutture della sanità nazionale ed internazionale ed Enti pubblici o privati; la gestione di un Centro di Documentazione sulle problematiche legate alla afasia comprende una propria attività editoriale e l'acquisizione di libri, riviste, documenti, audiovisivi e quant'altro possa essere utilizzabile da chi desidera conoscere e approfondire temi e argomenti riguardanti la disabilità comunicativa


g) promuove iniziative volte a garantire i diritti del cittadino italiano con afasia, in particolare per cio’ che concerne l’accesso all’informazione e l’espressione della propria volonta’ politica
h) costituisce un polo coordinato di aggregazione tra le istituzioni sanitarie e sociali presenti a livello regionale, le rispettive figure professionali, il volontariato e i propri soci al fine di fornire una risposta unitaria, globale e individualizzata alla persona afasica e alla sua famiglia in relazione ai loro bisogni fisici, psicologici, sociali;
i)promuove progetti mirati a favorire la reintegrazione lavorativa della persona afasica o, piu’ in generale, con disturbi della comunicazione
l) stabilisce relazioni di cooperazione con organizzazioni affini, sia nazionali che internazionali, cointeressate ai medesimi scopi;
m) concorre direttamente al miglioramento della qualità di vita quotidiana della persona afasica e della relativa famiglia attraverso la realizzazione di attività culturali e di socializzazione
n) fornisce consulenze ad individui, enti e associazioni, circa l’afasia e i temi da essa collegati
o)collabora e promuove progetti sulla applicazione e adattabilità di ausili per la comunicazione nell’ambito della vita quotidiana e nel settore lavorativo, e in generale sul ruolo delle Tecnologie Assistite nel supporto all’autonomia
p) stipula convenzioni con Enti e Istituzioni pubbliche e di volontariato, Cooperative e Associazioni per il conseguimento dei fini statutari
p) promuove lo sviluppo e l’organizzazione di forme di auto-mutuo aiuto

(ambito dell'attuazione delle finalità)

2. L'Associazione di volontariato ALIAS opera nella regione Liguria
3. Essa intende collaborare anche a livello regionale, nazionale ed internazionale con le realtà che perseguono gli stessi fini.

Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

Art.3 Aderenti

1. Sono aderenti all'Associazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:
- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal comitato; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri (o del collegio arbitrale) il quale decide in via definitiva.
4. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

 

TOP

Art.4 Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art.5 Esercizio sociale

L’esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che inizia in data 15 dicembre 2000.

 

Art.6 Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
- l'assemblea;
- il comitato;
- il presidente.

Art.7 Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

TOP


1. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

3. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

4. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

5. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 14.

6. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del comitato;

- eleggere i componenti del collegio dei probiviri, (ove se ne preveda la costituzione)

- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti, (ove se ne preveda la costituzione);

- approvare il programma di attività proposto dal comitato;

- approvare il bilancio preventivo;

- approvare il bilancio consuntivo;

- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 14;

- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Art.8 - Comitato

1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 membri. Esso può cooptare altri 2 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

2. Il comitato si riunisce, su convocazione del presidente, almeno 4 volte l’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

4. Il comitato ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- eleggere il presidente;
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

TOP

Art.9 Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3° e 7, comma 2°.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del comitato più anziano di età.

Art.10 Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, comitato, collegio dei probiviri, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre se ne preveda la costituzione;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
- é a capo del personale .

Art.11 Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.12 Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e dì istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

TOP

Art.13 Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile ne ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.14 Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art.15 Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Associazione.

Art.16 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

TOP




Progetto e realizzazione A. Tinti - Copyright ALIAS 2005 Tutti i diritti riservati.